Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-05-08;499#art-1

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Art. 1 Col quale viene data esecuzione alla convenzione fra l'Italia e la Francia per lo scambio di notizie circa l'apparizione di malattie contagiose nel bestiame, nonche' per l'alpeggio, la circolazione ed il transito degli animali. — Testo vigente | Portale Normativo