Art. 8

Abrogato
In vigore dal 10 feb 2011
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-03-27;358#art-8

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Art. 8 Col quale viene continuato il soprassoldo di guerra, per un periodo di tempo non superiore ai 30 giorni, ai militari del Corpo di occupazione della Libia e delle isole dell'Egeo che tornano in Italia per concessione di speciali licenze. — Testo vigente | Portale Normativo