Testo unicoParte QUINTA

Art. 40

(Art. 35, legge 6 marzo 1904, n. 88; art. 1, legge 13 luglio 1910, numero 431; e art. 2 legge 18 giugno 1911, n. 543).

In vigore dal 1 set 1999
Testo unico- ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 284

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urn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-40

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(Art. 35, legge 6 marzo 1904, n. 88; art. 1, legge 13 luglio 1910, numero 431; e art. 2 legge 18 giugno 1911, n. 543). (Art. 40 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo