Testo unicoParte SETTIMA

Art. 25

(Art. 23, legge 12 dicembre 1907, n. 755; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431; e art. 7 e 9, legge 2 luglio 1912, n. 675).

In vigore dal 1 set 1999
Testo unico- ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 284

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453#art-tu-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
(Art. 23, legge 12 dicembre 1907, n. 755; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431; e art. 7 e 9, legge 2 luglio 1912, n. 675). (Art. 25 Col quale viene approvato l'annesso testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.) — Testo vigente | Portale Normativo