Testo unico

Art. 47

Abrogato

Art. 35 testo unico, 6 maggio 1909.

In vigore dal 16 dic 2010
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-11-17;1329#art-tu-47

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Art. 35 testo unico, 6 maggio 1909. (Art. 47 Col quale viene approvato un nuovo testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali dell'esercito.) — Testo vigente | Portale Normativo