NormeTitolo VI

Art. 56

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
Norme- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-09-06;1080#art-n-56

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Art. 56 Col quale vengono approvate le annesse norme obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici nei Comuni colpiti dal terremoto, in sostituzione di quelle approvate col R. decreto 18 aprile 1909, n. 193 — Testo vigente | Portale Normativo