Titolo III

Art. 103

Abrogato
In vigore dal 10 feb 2011
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1912-07-18;867#art-103

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Art. 103 Che approva le disposizioni per l'applicazione della legge 18 luglio 1912, n. 806, concernente lo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina. — Testo vigente | Portale Normativo