Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-26;533#art-1

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Art. 1 Col quale il numero degli ufficiali subalterni macchinisti di completamento provenienti dalla marina mercantile viene ridotto da 64 a 58; e quello dei provenienti dai sottufficiali macchinisti della R. marina viene aumentato da 8 a 14. — Testo vigente | Portale Normativo