Art. 1 Col quale vengono chiamati alle armi, per istruzione, i militari di 2ª categoria della classe 1891; ed i militari di 2ª categoria della classe 1890 provenienti dalla leva di mare per effetto dell'art. 11 della legge 5 luglio 1908, n. 348. — Testo vigente | Portale Normativo