Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-05;421#art-1

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Art. 1 Col quale vengono chiamati alle armi, per istruzione, i militari di 2ª categoria della classe 1891; ed i militari di 2ª categoria della classe 1890 provenienti dalla leva di mare per effetto dell'art. 11 della legge 5 luglio 1908, n. 348. — Testo vigente | Portale Normativo