Art. 1

In vigore dal 6 lug 1912
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto il R. decreto del 26 marzo 1911, n. 435, che regola le norme per la manutenzione e conservazione del palazzo di giustizia in Roma; Ritenuta la opportunità di modificare l'art. 4 del detto decreto; Sentiti i pareri del ministro del tesoro e del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di accordo coi ministri del tesoro e dei lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. All'art. 4 del regolamento approvate col R. decreto del 26 marzo 1911, n. 435 è sostituito il seguente: «Le deliberazioni della Commissione sono soggette all'approvazione del Ministero. Pei lavori ordinari di manutenzione dei locali e dei mobili provvede la Commissione a mezzo dell'ingegnere del genio civile, che fa parte di essa, senza preventiva autorizzazione, nei limiti della somma annuale che sarà stabilita da perizia del genio civile, da approvarsi dal Ministero. Su tale somma il Ministero emetterà dei Mandati di anticipazione o a disposizione a favore del detto ingegnere, il quale ne dovrà rendere conto nei modi prescritti dalla Regge a dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato. Pei lavori straordinari di manutenzione ne limiti fissati dalla legge 17 luglio 1910, n. 511, la Commissione farà compilare volta per volta dall'ufficio da essa dipendente apposita perizia da approvarsi dal Ministero e ne curerà l'esecuzione per mezzo dell'ufficio medesimo, il quale vi provvederà a seconda dei casi e delle istruzioni ricevute, in amministrazione o mediante cottimo da stipularsi con imprenditori di sua fiducia. Pei lavori di somma urgenza, il presidente della Commissione, nel disporre la compilazione della perizia, potrà richiedere al Ministero l'autorizzazione per l'immediata esecuzione di essi, indicandone l'approssimativo importo. La somma urgenza dovrà essere documentata con apposito verbale da allegarsi alla perizia. Ogni altra spesa sarà autorizzata dal Ministero nei modi ordinari, e l'esecuzione dei lavori verrà affidata all'ufficio del genio civile». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 maggio 1912. VITTORIO EMANUELE. Giolitti - Finocchiaro-Aprile - Sacchi - Tedesco. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-02;580#art-1

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Art. 1 Col quale viene modificato l'art. 4 del regolamento per la manutenzione e la conservazione del palazzo di giustizia in Roma. — Testo vigente | Portale Normativo