Art. 1

In vigore dal 23 mag 1912
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visti gli articoli 12, 83 e 84 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità; Visti gli atti relativi alla pubblicazione della domanda di espropriazione; Sentito il Consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È dichiarata di pubblica utilità l'espropriazione a favore dello Stato delle proprietà appartenenti ai signori Pellini Ferdinando, Filippo, Aldegonda e Guglielmo fu Guglielmo, Ribolla Pietro fu Luigi, Menotti Caterina di Pietro, Luccetti Cesare fu Domenico, Cordiviola Angelo fu Carlo, Cordiviola Ida fu Giocondo, maritata Squassoni Casimiro, Pisani Giovanna fu Lorenzo, maritata Menconi e Menconi Teresa fu Bernardo, vedova Pisani, presso i ruderi del Castello di Castruccio Castracani in Avenza, indicate in catasto ai nn. 1372, 1373, 1375, 1376, 1383, 1384 di mappa, allo scopo di isolare e meglio difendere da manomissioni i ruderi stessi. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 marzo 1912. VITTORIO EMANUELE. Credaro. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-03-28;394#art-1

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Art. 1 Col quale viene dichiarata di pubblica utilita' la espropriazione a favore dello Stato di beni presso i ruderi del castello di Castruccio Castracane, in Avenza. — Testo vigente | Portale Normativo