Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-01-11;339#art-2

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Art. 2 Col quale viene modificato il regolamento riguardante il personale degli uscieri giudiziari, approvato con R. decreto 3 settembre 1911, n. 1283. — Testo vigente | Portale Normativo