Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1912-01-11;10#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Col quale viene prorogato a tutto il 31 dicembre 1912 il termine indicato nel R. decreto 23 giugno 1910, n. 413, anche per quanto riguarda l'indennita' da corrispondersi ai giurati che prestano servizio nella Corte d'assise in Palmi. — Testo vigente | Portale Normativo