Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-12-24;1490#art-2

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Art. 2 Che proroga fino al 31 dicembre 1912 la validita' della disposizione dell'art. 3 della legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il credito fondiario della Sardegna. — Testo vigente | Portale Normativo