Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-12-24;1489#art-1

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Art. 1 Col quale viene rettificato un errore incorso nella trascrizione del testo dell'art. 2 della legge 13 luglio 1911, n. 774, recante provvedimenti pei bacini montani, per altre opere idrauliche e per le bonificazioni. — Testo vigente | Portale Normativo