Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-12-21;1510#art-1

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Art. 1 Col quale vengono approvati dei decreti Reali, emanati su proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti, da non pubblicarsi o da pubblicarsi per sunto o per estratto nella raccolta ufficiale. — Testo vigente | Portale Normativo