Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-11-12;1284#art-2

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Art. 2 Col quale la «Societa' anonima elettricita' toscana» con sede in Pisa, viene autorizzata a costruire e ad esercitare due linee tramviarie urbane, a trazione elettrica, nella citta' di Pisa — Testo vigente | Portale Normativo