Art. 1 Col quale viene applicata all'Esposizione internazionale d'igiene, da tenersi in Roma nel 1911-912, la legge del 16 luglio 1905, n. 423, che accorda una protezione temporanea alle invenzioni industriali ed ai disegni e modelli di fabbrica che figurano nelle Esposizioni. — Testo vigente | Portale Normativo