Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-09-17;1213#art-1

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Art. 1 Col quale le disposizioni sul bonificamento dell'Agro romano, contenute nel Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, sono estese ai fondi denominali: «Castel Giubileo, Sette Bagni, Valchetta e Prima Porta». — Testo vigente | Portale Normativo