Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-09-03;1042#art-2

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Art. 2 Portante provvedimenti circa il collocamento in posizione ausiliaria, a riposo e in congedo provvisorio degli ufficiali della Regia marina di cui all'articolo 3 della legge 26 maggio 1911, numero 472. — Testo vigente | Portale Normativo