Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-08-09;929#art-1

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Art. 1 Che mette a disposizione dei prefetti di Reggio Calabria, Messina e Catanzaro somme da concedersi ai comuni danneggiati dal terremoto allo scopo di provvedere alla salute pubblica. — Testo vigente | Portale Normativo