Art. 1

In vigore dal 28 set 1911
N. 964 Regio decreto 6 agosto 1911, col quale, su proposta del ministro dell'interno, si sono disposti la parziale trasformazione a scopi elemosinieri ed il concentramento delle seguenti confraternite di Parma: di San Giuseppe, di Monte Calvario, degli Umiliati, di Santa Brigida, di San Claudio o della Morte, di San Giovanni Battista in Capo di Ponte, del Suffragio, del SS. Sacramento in San Bartolomeo, dello Spirito Santo in San Bernardino, del SS. Nome di Gesù, del SS. Crocifisso o del Duca, del SS. Rosario nella Steccata, di Santa Maria delle Grazia in Capo di Ponte, del SS. Sacramento o della Pace, delle Cinque Piaghe di N. S. Gesù Cristo, del Carmine o di Monte Carmelo, dell'Annunciazione della Beata Vergine, dei SS. Cosma e Damiano, della B. Vergine della Misericordia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-08-06;964#art-1

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Art. 1 Concentramento di confraternite parmensi. — Testo vigente | Portale Normativo