Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-07-13;1108#art-1

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Art. 1 Che proroga al 30 giugno 1912 gli effetti del R. decreto 14 maggio, n.632, circa la retribuzione dovuta ai titolari di alcuni stabilimenti telefonici. — Testo vigente | Portale Normativo