Art. 1
In vigore dal 4 ago 1911
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col ministro di grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione fra il Regno d'Italia e la Repubblica del Messico, firmata a Messico addì sei dicembre dell'anno millenovecentodieci, le cui ratifiche furono scambiate a Messico addì 14 giugno 1911.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 luglio 1911.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti - Finocchiaro-Aprile - Di San Giuliano.
Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1911-07-06;715#art-1