Art. 1

In vigore dal 4 ago 1911
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno; Udito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col ministro di grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione fra il Regno d'Italia e la Repubblica del Messico, firmata a Messico addì sei dicembre dell'anno millenovecentodieci, le cui ratifiche furono scambiate a Messico addì 14 giugno 1911. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 luglio 1911. VITTORIO EMANUELE. Giolitti - Finocchiaro-Aprile - Di San Giuliano. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-07-06;715#art-1

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Art. 1 Che da' esecuzione alla convenzione fra l'Italia ed il Messico concernente la celebrazione di matrimoni da parte dei consoli. — Testo vigente | Portale Normativo