Art. 1
In vigore dal 10 set 1911
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 16 della legge 20 giugno 1909, n. 364 per le antichità e le Belle arti;
Visti gli articoli 12 e 85 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica;
Visto il parere del Consiglio superiore per le antichità e le Belle arti;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È dichiarata di pubblica utilità l'espropriazione a favore dello Stato degli stabili di proprietà privata compresi nel teatro Romano di Benevento e ad esso circostanti, allo scopo di procedere all'isolamento e alla conservazione di quell'importante monumento.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 giugno 1911.
VITTORIO EMANUELE.
Credaro.
Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1911-06-22;902#art-1