Art. 1

In vigore dal 10 set 1911
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto l'art. 16 della legge 20 giugno 1909, n. 364 per le antichità e le Belle arti; Visti gli articoli 12 e 85 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica; Visto il parere del Consiglio superiore per le antichità e le Belle arti; Sentito il Consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È dichiarata di pubblica utilità l'espropriazione a favore dello Stato degli stabili di proprietà privata compresi nel teatro Romano di Benevento e ad esso circostanti, allo scopo di procedere all'isolamento e alla conservazione di quell'importante monumento. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 giugno 1911. VITTORIO EMANUELE. Credaro. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-06-22;902#art-1

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Art. 1 Che dichiara di pubblica utilita' l'espropriazione di stabili per l'isolamento e la conservazione del teatro Romano di Benevento. — Testo vigente | Portale Normativo