Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-05-25;525#art-2

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Art. 2 Che approva gli elenchi di decreti Reali, da emanarsi sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, che debbono inserirsi nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti. — Testo vigente | Portale Normativo