Art. 1

In vigore dal 13 giu 1911
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visti gli articoli 12, 83 e 84 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità; Veduti gli atti relativi alla pubblicazione della domanda di espropriazione; Sentito il Consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È dichiarata di pubblica utilità l'espropriazione a favore dello Stato, della Rocca Scaligera di Sermione di proprietà di quel Comune, allo scopo di assicurarne la buona conservazione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 aprile 1911. VITTORIO EMANUELE. Credaro. Visto, il guardasigilli: Finocchiaro - Aprile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1911-04-06;447#art-1

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Art. 1 Che dichiara di pubblica utilita' la espropriazione della Rocca Scaligera di Sermione. — Testo vigente | Portale Normativo