Art. 1
In vigore dal 26 ago 1911
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri, del Nostro ministro, segretario di Stato per l'interno e del Nostro ministro, segretario di Stato per la grazia e giustizia e per i culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo internazionale per la repressione della circolazione delle pubblicazioni oscene, firmato in Parigi il 4 maggio 1910, le cui ratifiche vennero scambiate in Parigi il 15 marzo 1911.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 marzo 1911.
VITTORIO EMANUELE.
Luzzatti - Di San Giuliano - Fani.
Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1911-03-25;855#art-1