Art. 1

In vigore dal 11 mar 1911
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto l'articolo V dello statuto fondamentale del Regno; Udito il Consiglio dei ministri; Su proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data al trattato generale di arbitrato fra l'Italia e l'Olanda firmato a Roma il 20 novembre 1910, le cui ratifiche furono qui scambiate il 22 luglio 1910. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 gennaio 1911. VITTORIO EMANUELE. Luzzatti - Di San Giuliano. Visto, Il guardasigilli: Fani.
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Art. 1 Che da' piena ed intera esecuzione al trattato generale d'arbitrato stipulato tra l'Italia e l'Olanda. — Testo vigente | Portale Normativo