Art. 1
In vigore dal 24 feb 1911
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione è data al trattato generale di arbitrato fra l'Italia e la Repubblica di Costarica firmato a Roma l'8 gennaio 1910, le cui ratifiche furono qui scambiate il 3 novembre 1910.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 gennaio 1911.
VITTORIO EMANUELE.
Luzzatti - Di San Giuliano.
Visto, il guardasigilli: Fani.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1911-01-12;42#art-1