RegolamentoTitolo III

Art. 31

Abrogato

Retribuzione dei collettori e dei portalettere rurali. Spese a carico dei collettori - Supplente.

In vigore dal 16 dic 2010
Regolamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-12-22;936#art-r-31

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Retribuzione dei collettori e dei portalettere rurali. Spese a carico dei collettori - Supplente. (Art. 31 Che approva l'annesso regolamento speciale per il personale degli uffici postali, telegrafici e fonotelegrafici di 2ª e 3ª classe e per gli agenti rurali.) — Testo vigente | Portale Normativo