Art. 2
In vigore dal 30 lug 1911
Per il mantenimento di detta scuola il comune di Novi Ligure pagherà annualmente all'erario dello Stato il contributo di L. 24,793.05 e garantirà, per tasse scolastiche un annuo introito di L. 14,100 provvedendo inoltre al materiale scolastico e scientifico ed ai locali e soddisfacendo a tutti gli altri obblighi assunti con la convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-09-29;527#art-2