Art. 2
In vigore dal 28 giu 1911
Per il mantenimento di detta scuola il Comune di Novi Ligure pagherà annualmonte all'erario dello Stato il contributo di L. 12,677.55 e garantirà per tasse scolastiche un annuo introito di L. 4000, provvedendo inoltre al materiale scolastico e scientifico, ai locali, al personale di servizio e soddisfacendo a tutti gli altri obblighi assunti con la convenzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-09-29;523#art-2