Art. 2

In vigore dal 19 giu 1911
Per il mantenimento di detta scuola il comune di Bassano pagherà annualmente all'erario dello Stato il contributo di L. 12,599.02 e garantirà per tasse scolastiche un annuo introito di L. 7,500 provvedendo inoltre al materiale scolastico e scientifico ed ai locali e sodisfacendo a tutti gli altri obblighi assunti con la convenzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-09-29;520#art-2

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