Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-09-11;801#art-1

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Art. 1 Che da' facolta' al governatore della Colonia eritrea di consentire l'imbarco di esplosivi sui velieri di qualsiasi tonnellaggio. — Testo vigente | Portale Normativo