Testo unico › Sez. I
Art. 39 AbrogatoArt. 108 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 - Art. 43 della legge 16 febbraio 1861, n. 82 - Art. 4, ultimo comma, della legge 12 giugno 1904, n. 253.
In vigore dal 16 dic 2010 Copia link Testo vigente Testo annotatoTesto unico- art. 39 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Storico versioni· 3 modificazioni PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795#art-tu-39
Altri articoli di questo atto Storico delle modifiche dal 01/12/1924 al 15/12/2010 · D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212: ha disposto con l'art. 1, comma 1 l'abrogazione dell'intero provvedimento. dal 01/10/1924 al 30/11/1924 · L. 21 marzo 1926, n. 597: , convertito senza modificazioni dalla L. 21 marzo 1926, n. 597 in G.U. 20/04/1926, n. 92, nel modificare l'art. 122, comma 3 del Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102 in G.U. 11/10/1923, n. 239, ha conseguentemente disposto con l'art. 20, comma 1 la modifica dell'art. 39 del Testo unico. dal 17/12/1910 al 30/09/1924 · 023U2102: ha disposto con l'art. 122, comma 3 l'abrogazione dell'intero provvedimento. Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360