Art. 1
In vigore dal 21 ott 1910
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. V dello statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione è data al trattato generale d'arbitrato obbligatorio fra il Regno d'Italia e la Repubblica Argentina firmato all'Aja il 18 settembre 1907, le cui ratifiche furono scambiate a Roma, il 21 maggio 1910.
Ordiniamo che n presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addì 9 agosto 1910.
VITTORIO EMANUELE.
Luzzatti - Di San Giuliano.
Visto, Il guardasigilli: Fani.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;668#art-1