Art. 1

In vigore dal 21 ott 1910
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto l'art. V dello statuto fondamentale del Regno; Udito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data al trattato generale d'arbitrato obbligatorio fra il Regno d'Italia e la Repubblica Argentina firmato all'Aja il 18 settembre 1907, le cui ratifiche furono scambiate a Roma, il 21 maggio 1910. Ordiniamo che n presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addì 9 agosto 1910. VITTORIO EMANUELE. Luzzatti - Di San Giuliano. Visto, Il guardasigilli: Fani.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;668#art-1

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Art. 1 Che da' piena ed intera esecuzione al trattato generale d'arbitrato obbligatorio fra il Regno d'Italia e la Repubblica Argentina. — Testo vigente | Portale Normativo