Regolamento

Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
Regolamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;667#art-r-2

In sintesi

Il testo originario dell'articolo 2 del regolamento non è più applicabile in quanto è stato espressamente abrogato. La norma regolava originariamente aspetti relativi agli impiegati e ai commessi delle Capitanerie di porto. A seguito dell'abrogazione complessiva del provvedimento, la disposizione ha cessato di produrre effetti.

Perché esiste questa norma

La disposizione faceva parte del regolamento destinato a disciplinare il personale impiegato e i commessi del corpo delle Capitanerie di porto, ma risulta attualmente abrogata.

A chi si applica

La norma si rivolgeva agli impiegati e ai commessi del corpo delle Capitanerie di porto.

Esempio pratico

Un addetto o commesso delle Capitanerie di porto che intenda verificare le regole applicabili al proprio stato non può più fare riferimento a questo articolo, poiché l'intera normativa è stata abrogata.

Cosa è cambiato

L'articolo 2 del Regolamento è stato inizialmente modificato dall'atto 011U0949 (art. 1, comma 1, lettera b) e successivamente l'intero provvedimento è stato abrogato dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

Domande frequenti

L'articolo 2 del regolamento è ancora in vigore?No, l'intero provvedimento è stato abrogato e l'articolo non è più efficace.
Chi erano i soggetti destinatari della norma?I destinatari erano gli impiegati del corpo delle Capitanerie di porto e i commessi delle Capitanerie di porto.
Quale atto ha disposto l'abrogazione della norma?L'abrogazione dell'intero provvedimento è stata disposta dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2010, n. 212.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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