Art. 2
AbrogatoLe tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;667#art-r-2
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Il testo originario dell'articolo 2 del regolamento non è più applicabile in quanto è stato espressamente abrogato. La norma regolava originariamente aspetti relativi agli impiegati e ai commessi delle Capitanerie di porto. A seguito dell'abrogazione complessiva del provvedimento, la disposizione ha cessato di produrre effetti.
La disposizione faceva parte del regolamento destinato a disciplinare il personale impiegato e i commessi del corpo delle Capitanerie di porto, ma risulta attualmente abrogata.
La norma si rivolgeva agli impiegati e ai commessi del corpo delle Capitanerie di porto.
Un addetto o commesso delle Capitanerie di porto che intenda verificare le regole applicabili al proprio stato non può più fare riferimento a questo articolo, poiché l'intera normativa è stata abrogata.
L'articolo 2 del Regolamento è stato inizialmente modificato dall'atto 011U0949 (art. 1, comma 1, lettera b) e successivamente l'intero provvedimento è stato abrogato dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.