Art. 3

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;585#art-3

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Art. 3 Per l'importazione temporanea del glucosio per la preparazione di frutti canditi, frutti sciroppati, marmellate e mostarde. — Testo vigente | Portale Normativo