Testo unico

Art. 1

Abrogato

(Art. 1 legge 30 dicembre 1909, n. 794 e art. 10, 1° comma, della legge stessa).

In vigore dal 16 dic 2010
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-07-17;569#art-tu-1

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