Testo unicoTitolo II

Art. 9

Abrogato

Legge 22 luglio 1894, n. 339, articoli 2 e 12 - Legge 22 luglio 1894, n. 339, allegato L, articoli 1, 3, 5 e 6 - Legge 12 giugno 1902, n. 166, art. 1 - Legge 21 dicembre 1903, n. 483, articoli 1 e 2.

In vigore dal 22 dic 2008
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-07-17;536#art-tu-9

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