Art. 1
In vigore dal 28 mag 1910
Sulla proposta del ministro della guerra:
N. CLII (Dato a Roma, il 17 aprile 1910), col quale è dichiarata di pubblica utilità la costruzione di una caserma per l'acquartieramento di cavalleria in Udine.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-17;152#art-1