Condizioni generaliCapo I

Art. 5

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
Condizioni generali- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-03-13;135#art-cg-5

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Art. 5 Che approva le condizioni generali da osservarsi nei contratti per forniture, vendite e lavorazioni per conto della R. marina. | Portale Normativo