Art. 1

In vigore dal 22 apr 1910
Sulla proposta del ministro dell'interno: N. XCVIII (Dato a Roma, il 10 marzo 1910), col quale l'Associazione di tutela dei ciechi di Siena è eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-03-10;98#art-1

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