Art. 2

In vigore dal 27 mar 1910
Per la costruzione e l'esercizio del suindicato tronco tramviario saranno osservate le prescrizioni del disciplinare 21 marzo 1908, quelle delle leggi 27 dicembre 1896 e 15 luglio 1909, del regolamento 17 giugno 1900, le disposizioni contenute nelle premesse del presente decreto circa il contributo per la sorveglianza governativa, il tipo delle rotaie ed il materiale rotabile, nonché le eventuali disposizioni di sicurezza che verranno stabilito all'atto della visita di collaudo. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 gennaio 1910. VITTORIO EMANUELE. Rubini. Visto, Il guardasigilli: Scialoja.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-01-27;56#art-2

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