Art. 1

In vigore dal 17 mar 1910
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visti gli articoli 12, 83 e 84 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica; Veduti gli atti della pubblicazione della domanda di espropriazione; Sentito il Consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È dichiarata di pubblica utilità l'espropriazione, a favore dello Stato, di quei locali dell'antica Abazia di Pomposa che sono in proprietà del sig. rag. Vincenzo Spada, comprendendo nell'acquisto le piccole zone di terreno necessarie per l'isolamento dei locali medesimi, allo scopo di togliere dall'abbandono, in cui giace, la celebre Badia con l'annesso palazzo della Ragione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dei Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 gennaio 1910. VITTORIO EMANUELE. Daneo. Visto, Il guardasigilli: Scialoja.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-01-27;37#art-1

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