Art. 1

In vigore dal 23 feb 1910
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduta la legge 19 luglio 1909, con cui il Nostro Governo fu autorizzato a istituire con effetto dal 1° ottobre 1909 una scuola normale femminile a Reggio Calabria ed una scuola normale maschile a Catanzaro; Vedute le deliberazioni 28 maggio 1909, del Consiglio comunale di Reggio Calabria e 9 novembre 1907 del Consiglio comunale di Catanzaro con cui furono assunti a carico di quei Comuni gli oneri loro incombenti per il mantenimento di dette scuole, in osservanza dell'art. 3 della legge 12 luglio 1896, n. 293; Udito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: . Sono istituite con effetto dal 1° ottobre 1909, alle condizioni determinate dall'art. 3 della legge 12 luglio 1896, n. 293, una scuola normale femminile in Reggio Calabria ed una scuola normale maschile in Catanzaro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-11-18;528#art-1

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