Art. 1
In vigore dal 3 dic 1909
Sulla proposta del ministro dell'interno:
N. CCCXCVIII (Dato a Racconigi, il 21 ottobre 1909), col quale si dà esecuzione alla legge 26 dicembre 1907, n. 809, sulla costituzione in comuni autonomi delle frazioni Oricola e Rocca di Botte, del comune di Pereto, e si stabilisce la delimitazione dei confini e il riparto patrimoniale fra i tre Comuni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-10-21;398#art-1