Art. 2
In vigore dal 8 mar 1910
Per il mantenimento di detta scuola il comune di Andria pagherà annualmente all'erario dello Stato il contributo di L. 20,399.50 e garantirà per tasse scolastiche un annuo introito di L. 4000, provvedendo inoltre ai locali, al materiale scolastico e scientifico e a quanto altro sia necessario per il funzionamento della scuola medesima in conformità degli obblighi assunti con la convenzione 24 settembre 1909.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-30;534#art-2