Art. 2

In vigore dal 8 mar 1910
Per il mantenimento di detta scuola il comune d'Andria pagherà annualmente all'erario dello Stato il contributo di L. 19,644.85, e garantirà per tasse scolastiche un annuo introito di L. 4000 provvedendo inoltre ai locali, al personale di servizio, al materiale scolastico e scientifico ed a quanto altro sia necessario per il funzionamento della scuola medesima, in conformità degli obblighi assunti con la convenzione 24 settembre 1909.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-30;533#art-2

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